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Ordinanza — n. 35418/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim is not permitted in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Demuri Kakhoidze inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances regarding the aggravated theft of his minor victim. The court ruled that such a claim is strictly prohibited in Italian criminal procedure, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 51 c.p.: The claim for generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation proceedings as it is not permitted under Italian criminal law, and the appellate court's decision to deny them based on relevant facts is legally sound.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation inadmissibility Italian criminal procedure theft aggravated minor victim defense difesa penale scemata imputabilità circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 51 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAKHOIDZE DEMURI nato il 30/03/1998 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; k

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Demuri Kakhoidze ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato dallo stato di minorata difesa della vittima e ha ridotto la pena inflitta; Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione logica e corretta.

Invero, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8