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Sentenza — n. 35416/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses fraud conviction appeal as the criminal offense expired due to the statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision that had convicted the defendant of fraudulent bankruptcy. The defendant argued that payments were socially necessary and lacked intent to defraud, but the court focused on procedural expiration. The court determined the crime was prescribed because the maximum penalty allowed a twelve-year and six-month limitation period that had passed by September 2023.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 157, 159, 161 cod. pen.: The court must verify statutory limitations upon appeal; if the limitation period has expired, the crime is extinguished and the conviction is annulled without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription fraudulent bankruptcy annulment without remittal statutory limitation period bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
La non manifesta inammissibilità del ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto.
Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
Ne deriva che, non registrandosi alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 159 cod. pen., il tempo massimo di decorrenza della prescrizione che, ai sensi degli artt.
Art. 161 cod. pen.
Art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.
Commesso in data 30 marzo 2011, il reato contestato ai sensi dell'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.
artt. 2467 cod. civ
Con il secondo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2467 cod. civ.
art. 129 cod. proc. pen
La non manifesta inammissibilità del ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
Ne deriva che, non registrandosi alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 159 cod. pen., il tempo massimo di decorrenza della prescrizione che, ai sensi degli artt.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGANO MICHELE nato a PUTIGNANO il 08/08/1966 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Michele Regano, avv. Aldo Balducci, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Trani ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, in quanto, per un verso, era stato accertato che i pagamenti effettuati dall'imputato non avevano avuto influenza causale sulla dichiarazione di fallimento e, per altro verso, che trattandosi di una società cooperativa sociale con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro, i pagamenti effettuati rientravano nello scopo sociale, da cui l'impossibilità in radice di configurare una volontà distrattiva.

Con il secondo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2467 cod. civ. e 1, comma 239, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto applicati erroneamente anche alle cooperative sociali con finalità mutualistiche. Con il terzo, il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta contestata nella meno grave figura bancarotta preferenziale, con conseguente applicazione un più lieve trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Non manifestamente infondati sono i motivi articolati nel ricorso. Invero la corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le specifiche censure ritualmente dedotte dal ricorrente con l'atto di appello, limitandosi a ribadire quanto già argomentato dal giudice di primo grado. La non manifesta inammissibilità del ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Commesso in data 30 marzo 2011, il reato contestato ai sensi dell'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.

è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Ne deriva che, non registrandosi alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 159 cod. pen., il tempo massimo di decorrenza della prescrizione che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei, risulta spirato in data 23 settembre 2023.Dalle suesposte considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il