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Ordinanza — n. 35415/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals against criminal liability for bankruptcy crimes due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Antonio Guida and Salvatore Sasso inadmissible. The appellants challenged the lower court's confirmation of their criminal liability for offenses under the Bankruptcy Law, arguing errors in legal application and factual evaluation. The court rejected these claims because the arguments constituted mere complaints on facts and sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of the appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of complaints on facts or seek a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions of the trial record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence complaints on facts bankruptcy crimes liability scope of appellate review censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUIDA ANTONIO nato a MARUGGIO il 09/04/1957 SASSO SALVATORE nato a MESAGNE il 22/10/1970 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con separati atti, Antonio Guida e Salvatore Sasso ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi ha affermato la penale responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 e 223, comma 1, n. 1, legge fall.; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente Antonio Guida denunzia erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente Antonio Guida lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato che il motivo, con il quale il ricorrente Salvatore Sasso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere estremamente generico, è volto a una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonché priva di una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito attraverso una completa, adeguata e logica motivazione;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibilEi ricorsol-e condanna AL ricorrentt, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de