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Ordinanza — n. 35414/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds and mere complaints on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Michele Pinto inadmissible. Pinto argued that the appellate court erred in evaluating evidence regarding aggravated theft and failed to apply specific statutory mitigating circumstances. The court rejected these claims as they constituted mere complaints on facts rather than valid legal grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal based solely on alleged errors in the evaluation of evidence or the application of mitigating circumstances, without identifying specific legal violations, is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere complaints on facts aggravated theft liability mitigating circumstances denial procedural exhaustion requirements reiterazione di reati penali motivi di cassazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 624 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/11/1995 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Pinto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio e agli elementi posti a fondamento della sussistenza della responsabilità penale, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è inerente ad asseriti vizi che, in realtà, non emergono dal provvedimento impugnato.

Invero, i giudici d'appello, con argomentazione logica e completa, hanno chiarito ed evidenziato gli elementi attraverso i quali è stato possibile - al di là di ogni ragionevole dubbio - ritenere configurata la fattispecie incriminatrice di cui all'art.624 cod. pen.; Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, è manifestamente infondato, atteso che - come evidenziato nella pronuncia in verifica - la porta d'ingresso del locale, in cui è stato perpetrato il furto - la quale costituisce un elemento posto a difesa della proprietà che non deve subire manomissioni che ne compromettano, ancor più, la funzione - era stata chiusa ermeticamente dalla persona offesa;

Rilevato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato, non potendosi ravvisare i motivi in base ai quali ritenere il ricorrente meritevole della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Invero, la corte territoriale ha evidenziato i molteplici elementi ostativi alla concessione del beneficio richiesto, tra i quali la non occasionalità del delitto e non esiguità del danno;

Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che, come avvenuto nel caso di specie, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;ote_ Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos