Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35411/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against trademark infringement conviction due to burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to prove the unprotectability of the trademark under Article 474 of the Penal Code. The court rejected this, noting that for widely used marks, the burden lies with the defendant to prove lack of protection, and the appellant merely offered an alternative reading of evidence outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 474 cod. pen.; When a trademark enjoys widespread and uncontested use, the burden of proving the absence of protection rests on the party claiming it, rendering an appeal challenging the lower court's assessment of evidence inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
trademark infringement burden of proof Article 474 Penal Code inadmissible appeal widespread use trademark contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 474 cod. pen.
art. 474 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Huang
pen., pur non essendo richiesta la prova della registrazione, l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce (Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Huang, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYE MODOU nato a DOURBEL( SENEGAL) il 03/02/1969 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Modou Faye ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Lecce ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione; Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova di sussistenza della condizione di punibilità di cui al terzo comma dell'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, qualora si tratti di marchio di larghissimo uso e incontestata utilizzazione, per la configurabilità del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., pur non essendo richiesta la prova della registrazione, l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce (Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Huang, Rv. 282404 — 01).

Considerato che, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una critica volta a ottenere un'inammissibile lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, senza alcuna indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1