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Ordinanza — n. 35404/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPO VINCENZO nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Crispo Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di I,e,Napolrha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto tentato furto in abitazione e ha rideterminato la pena; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentato furto atto preparatorio non punibile violazione di domicilio scippo furto di lieve entità reato di poca entità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPO VINCENZO nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Crispo Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di I,e,Napolrha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto tentato furto in abitazione e ha rideterminato la pena; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione congrua, logica e corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lug