Ordinanza — n. 35404/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPO VINCENZO nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Crispo Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di I,e,Napolrha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto tentato furto in abitazione e ha rideterminato la pena; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPO VINCENZO nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Crispo Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di I,e,Napolrha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto tentato furto in abitazione e ha rideterminato la pena; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione congrua, logica e corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lug