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Ordinanza — n. 35215/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. due to generic claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Barhoumi Bilel inadmissible. The court found the sole ground of appeal consisted of generic references to legal themes without any specific correlation to the contested judgment. Consequently, the appeal failed to meet the specificity requirement of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from identifying the grounds for criticism. The appeal was therefore rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal lacking specificity regarding the grounds of criticism is inadmissible because it prevents the appellate court from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Code of Criminal Procedure generic grounds art. 581 c.p.p. abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI BILEL nato il 22/09/1985 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barhoumi Bilel; rilevato che l'unico motivo di ricorso si presenta come plurimi generici richiami a temi che vengono solo enunciati senza alcuna correlazione alla sentenza impugnata, così che l'impugnazione risulta priva del requisito della specificità per la sua indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'iMpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente