Court dismisses appeal claiming robbery mitigation depends solely on stolen goods value, rejecting it due to personal harm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the statutory mitigation for minor damage requires exclusive reference to the value of stolen goods. The court rejected this, noting that robbery inherently harms both property and personal integrity, making the victim's suffering and the armed nature of the crime relevant regardless of the low value of the stolen items.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The mitigation for minor damage in robbery does not require the stolen goods to have a low value, as the crime's nature involves multiple offenses against both property and the physical and moral integrity of the victim.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERBAN VIOREL nato il 01/04/1996 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Serban Viorel; considerato che il ricorrente sostiene che ai fini della configurazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. occorre fare esclusivo riferimento al valore patrimoniale del bene oggetto del reato; rilevato che tale assunto è manifestamente infondato, atteso che in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa tale attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l'azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata) (Sez. 2 - , Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il