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Ordinanza — n. 35212/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35212/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35212/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMAR ABDAL ALMUSHT OMAR nato il 31/05/2001 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Omar Abdal Almusht Omar; Con un unico motivo d'impugnazione viene dedotta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rileva la tardività dell'appello. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ritiene che la sospensione feriale dei termini si applichi anche al termine di deposito della motivazione. In realtà, è stato già spiegato che «I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periqdo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35212/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ritiene che la sospensione feriale dei termini si applichi anche al termine di deposito della motivazione. In realtà, è stato già spiegato che «I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periqdo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C.

Parole chiave

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termine di sospensione istanza di ricusazione tardiva opposizione tardiva inattività successiva alla sospensione termine calcolato a ore oltraggio alla corte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMAR ABDAL ALMUSHT OMAR nato il 31/05/2001 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Omar Abdal Almusht Omar; Con un unico motivo d'impugnazione viene dedotta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rileva la tardività dell'appello. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ritiene che la sospensione feriale dei termini si applichi anche al termine di deposito della motivazione. In realtà, è stato già spiegato che «I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periqdo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C.

Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)», (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01). Da ciò discende la manifesta infondatezza del ricorso, atteso che la Corte di appello ha correttamente fissato al 15 ottobre 2023 il giorno in cui è spirato il termine per presentare rimpugnazione. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi