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Ordinanza — n. 35211/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35211/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARABELLA GIUSEPPE nato a CAMAIORE il 31/05/1958 CORSINELLI SERENA nato a CAMAIORE il 09/07/1981 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; À

Regesto Legislator

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art. 20- bis cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35211/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, sentenza n. 35849/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 8-9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione procedure di ricorso esame nel merito allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 20- bis cod. pen
E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Tarabella Giuseppe e Corsinelli Serena, ritenuto che il primo motivo di ricorso di Tarabella che contesto la violazione di legge circa la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20- bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Tarabella che contesta la sussistenza in capo all'odierno imputato del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 585 cod. proc. pen
pen., il ricorso è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni sui termini per l'impugnazione di cui all'art. 585 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARABELLA GIUSEPPE nato a CAMAIORE il 31/05/1958 CORSINELLI SERENA nato a CAMAIORE il 09/07/1981 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; À

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Tarabella Giuseppe e Corsinelli Serena, ritenuto che il primo motivo di ricorso di Tarabella che contesto la violazione di legge circa la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20- bis cod. pen. denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; considerato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Cass.

Sez. 1, sentenza n. 35849/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 8-9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Tarabella che contesta la sussistenza in capo all'odierno imputato del reato di cui all'art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di appello ha ampiamente motivato a pagina 11 della sentenza impugnata applicando il principio secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente" (Cass.

Sez. 2, sentenza n. 53017/2016, Alotta, Rv. 268713); ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Tarabella che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità circa la sussistenza del delitto di favoreggiamento della prostituzione, è anch'esso inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già n, %." dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in particolare a pagina 10 della sentenza impugnata; ritenuto che il quarto motivo di ricorso di Tarabella che contesta l'omessa esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il ricorso di Corsinelli che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità è inammissibile poiché tardivo; che, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., il ricorso è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni sui termini per l'impugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen.; rilevato (4'.V-k ° che 4,3—r-icluesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila t C U-Setwo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil0 it ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammen