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Ordinanza — n. 35210/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35210/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINO SALVATORE nato a TARANTO il 23/03/1974 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di1 TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Carlino Salvatore, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati e che denuncia l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena. In particolare, la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione con il fatto giudicato in altro procedimento con la sentenza della Corte di appello di Lecce, che confermava la sentenza in data 28/10/2019 del Gup del Tribunale di Taranto.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35210/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il ricorrente assume che la sentenza inflitta in continuazione è incongrua rispetto a quella inflitta al coimputato nella sentenza pronunciata in altro procedimento. A tale proposito non può che rilevarsi come la posizione di ogni imputato sia differenziata in relazione a plurimi parametri, tanto più quando la pena -come nel caso in esame- sia determinata da giudici differenti e in presenza di un reato ulteriore rispetto a quello giudicato nella precedente sentenza, così aggiungendosi un elemento di valutazione valorizzabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen..

Parole chiave

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adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena gravità della pena sanzione sostitutiva alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINO SALVATORE nato a TARANTO il 23/03/1974 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di1 TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Carlino Salvatore, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati e che denuncia l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena. In particolare, la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione con il fatto giudicato in altro procedimento con la sentenza della Corte di appello di Lecce, che confermava la sentenza in data 28/10/2019 del Gup del Tribunale di Taranto.

Ciò premesso, il ricorrente assume che la sentenza inflitta in continuazione è incongrua rispetto a quella inflitta al coimputato nella sentenza pronunciata in altro procedimento. A tale proposito non può che rilevarsi come la posizione di ogni imputato sia differenziata in relazione a plurimi parametri, tanto più quando la pena -come nel caso in esame- sia determinata da giudici differenti e in presenza di un reato ulteriore rispetto a quello giudicato nella precedente sentenza, così aggiungendosi un elemento di valutazione valorizzabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen..

Tanto evidenzia come, in realtà, la censura -oltre che manifestamente infondata- si risolva in una valutazione di merito che, in quanto tale, non è scrutinabile in sede di legittimità. Tanto conduce a//inammissibilità del ricorsocon condanna del l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio