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Ordinanza — n. 35208/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Arnese's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Arnese argued against the lower court's reasoning regarding his liability, but the court found his arguments merely repeated those already rejected in the appellate stage. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, argumentative critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected in the lower instance without providing new, specific, and argumentative grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique art. 367 c.p.c. art. 368 c.p.c. court costs liability reasoning ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNESE LUIGI nato a CAPO D'ORLANDO il 29/02/1960 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Arnese Luigi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice del merito ha adeguatamente assolto al dovere motivazionale circa la precisa e specifica l'indicazione delle prove su cui si fonda il contributo causale nel concorso dell'odierno ricorrente, in particolare, si vedano pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.