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Ordinanza — n. 35206/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35206/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35206/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCINA ERNESTO nato a PALERMO il 18/03/1967 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bocina Ernesto, ritenuta la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso • che contestano la carenza di motivazione circa l'eccezione di prescrizione avanzata nel giudizio di appello dalla difesa e la violazione di legge sempre relativamente alla mancata declaratoria di prescrizione sono fondati. A tale proposito va rilevato che il giudice di primo grado aveva escluso la ricorrenza della recidiva, così che non deve farsi applicazione del previsto aumento sia in punto di pena, sia in relazione all'aumento del tempo necessario alla prescrizione in relazione agli atti interruttivi.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35206/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A tale proposito va rilevato che il giudice di primo grado aveva escluso la ricorrenza della recidiva, così che non deve farsi applicazione del previsto aumento sia in punto di pena, sia in relazione all'aumento del tempo necessario alla prescrizione in relazione agli atti interruttivi.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censure procedurali anticipo delle spese impugnazione di decisioni amministrative addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Da ciò discende che, avendo riguardo alla data di commissione del fatto, 26/05/2014, alla pena comminata dall'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCINA ERNESTO nato a PALERMO il 18/03/1967 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bocina Ernesto, ritenuta la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso • che contestano la carenza di motivazione circa l'eccezione di prescrizione avanzata nel giudizio di appello dalla difesa e la violazione di legge sempre relativamente alla mancata declaratoria di prescrizione sono fondati. A tale proposito va rilevato che il giudice di primo grado aveva escluso la ricorrenza della recidiva, così che non deve farsi applicazione del previsto aumento sia in punto di pena, sia in relazione all'aumento del tempo necessario alla prescrizione in relazione agli atti interruttivi.

Da ciò discende che, avendo riguardo alla data di commissione del fatto, 26/05/2014, alla pena comminata dall'art. 648 cod. pen. (otto anni), tenuto conto degli atti interruttivi, il reato si prescrive in dieci anni, che andranno a spirare il 26/05/2024. Tanto importa che allo stato non vi è stata alcuna maturazione della prescrizione, con la conseguenza che l'eccezione era già manifestamente infondata in sede di appello, così che la censura colà esposta era inammissibile. Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione alla denuncia di omessa motivazione tali motivi, dovendosi ricordare che dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dai giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). rilevato che il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 m