Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35205/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35205/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35205/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA ANTONIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 08/08/1980 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ciavarella Antonio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso è aspecifico, perché contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con motivazione trascurata con l'impugnazione che, così, si mostra priva di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, in ragione di una motivazione del giudice del merito esente da vizi logici e facente riferimento a corretti argomenti giuridici, come si evince dall'intera struttura della sentenza impugnata; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35205/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indigenza processuale non provata procedure di ricorso vizi procedurali impugnazione di decisioni amministrative
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA ANTONIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 08/08/1980 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ciavarella Antonio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso è aspecifico, perché contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con motivazione trascurata con l'impugnazione che, così, si mostra priva di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, in ragione di una motivazione del giudice del merito esente da vizi logici e facente riferimento a corretti argomenti giuridici, come si evince dall'intera struttura della sentenza impugnata; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.