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Ordinanza — n. 35204/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vaccarella Marco Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level without substantive criticism. Additionally, the second ground was deemed generic and indeterminate because it failed to specify the elements underlying the criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected for lacking the required specificity to exercise judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected or if they are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments lack of specificity judicial review limits soggiorno illegale revoca del permesso di dimora inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 360, n. 2, lett. a) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARELLA MARCO SIMONE nato a PUERTO ORDAZ( VENEZUELA) il 1/02/1987 avverso il decreto del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vaccarella Marco Simone, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'insuSsistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli Oià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendasi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato a pagina 3 e 4 del decreto impugnato circa la sussistenza della pericolosità specifica richiesta ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione e della mancata individuazione da parte della difesa di reali elementi contrastanti con le risultanze iStruttorie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del rigetto del motivo di appello relativio alla misura dell'obbligo di soggiorno è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nòn indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propria sindacato; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2