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Ordinanza — n. 35200/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35200/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGA HAMID nato il 07/07/1992 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Guga Hamid, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta le correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui allart. 640 cod. pen., è generico e non specifico perché fondato su argomenti che riiprolibngyno le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag. 5 della sentenze impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il medesimo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che l'imputato non ha mai sporto denuncia di smarrimento dell'assegno, né ha mai dato la propria versione in ordine alla sorte del titolo, così da poter supporre che altri possa averne modificato l'importo; che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esélusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35200/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, RvL 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni inverosimili censura dell'apprezzamento delle prove motivo di revisione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria verosimiglianza dei motivi d'asilo ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGA HAMID nato il 07/07/1992 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Guga Hamid, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta le correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui allart. 640 cod. pen., è generico e non specifico perché fondato su argomenti che riiprolibngyno le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag. 5 della sentenze impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il medesimo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che l'imputato non ha mai sporto denuncia di smarrimento dell'assegno, né ha mai dato la propria versione in ordine alla sorte del titolo, così da poter supporre che altri possa averne modificato l'importo; che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esélusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, RvL 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid