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Ordinanza — n. 35199/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35199/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35199/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAVASI DAVIDE nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 26/04/19891 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Malavasi Davide, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena irrogata per il reato di truffa continuata si sviluppa su argomentazioni di fàtto che, in quanto tali, non sono deducibili in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che la doglianza è manifestamente infondata a mente dell'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 8, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A ciò si aggiunga che la doglianza è manifestamente infondata a mente dell'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 8, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie continuazione dell'esecuzione reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAVASI DAVIDE nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 26/04/19891 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Malavasi Davide, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena irrogata per il reato di truffa continuata si sviluppa su argomentazioni di fàtto che, in quanto tali, non sono deducibili in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che la doglianza è manifestamente infondata a mente dell'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 8, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C