Italian Court dismisses appeal as fact-based sentencing issues are inadmissible in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Samuel Guelfi's appeal inadmissible because it challenged the sentencing for a crime under Article 648 of the Penal Code. The appellant argued the sentence was excessive, but the Court held that sentencing gradations fall within the discretion of the trial judge and involve factual assessments. Consequently, the appeal was rejected as it raised non-justiciable questions of fact rather than pure points of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances constitutes a matter of fact reviewable only at the appellate level, rendering cassation appeals on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUELFI SAMUEL nato a BOLOGNA il 03/04/1968 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Guelfi Sannuel, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta recessività della pena irrogata per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. solleva questioni di fatto che, in quanto tali, non sono deducibili in sede non è consentito d410,alla legge in sede di legittimità; considerato, altresì, che la doglianza è anche manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomeritativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente