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Ordinanza — n. 35197/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35197/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35197/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LETO GAETANO nato a PALERMO il 23/06/1969 GIAMMONA ANGELO MICHELE nato a PALERMO il 12/04/1969 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; t

Regesto Legislator

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art. 629 comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 35197/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la complessa, completa e compiuta motivazione della corte di appello viene del tutto trascurata dal ricorrente, così che le ragioni dell'impugnazione noli sono correlate alle ragioni argomentate nella decisione impugnata, cos' difettando del requisito di specificità, previsto a pena di inammissibilità a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen.; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciaihdo l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato e inammissibile.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali opposizione al matrimonio impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 629 comma 2 cod. pen
Letti i ricorsi di Leto Gaetano e Giammona Angelo Michele, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso -con i quali si contestano la contraddittorietà della deposizione resa dalla persona offesa e la carenza i elementi idonei a giustificare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LETO GAETANO nato a PALERMO il 23/06/1969 GIAMMONA ANGELO MICHELE nato a PALERMO il 12/04/1969 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Leto Gaetano e Giammona Angelo Michele, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso -con i quali si contestano la contraddittorietà della deposizione resa dalla persona offesa e la carenza i elementi idonei a giustificare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen.- sono generici e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui afferma che lé dichiarazioni della persona offesa sulla vicenda estorsiva sono pienamente riscontrate sia in ordine alla fase finale della consegna del denaro, sia in relazione alle minacce precedenti e che le frasi pronunciate dagli appellanti hanno una oggettiva ed univoca portata minatoria, sia in relazione alla compresenza di entrambi gli imputati al momento della consegna del denaro da parte della vittima, così facendo emergere sia gli elementi costitutivi del reato, sia della contestata aggravante.

Rilevato che la complessa, completa e compiuta motivazione della corte di appello viene del tutto trascurata dal ricorrente, così che le ragioni dell'impugnazione noli sono correlate alle ragioni argomentate nella decisione impugnata, cos' difettando del requisito di specificità, previsto a pena di inammissibilità a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen.; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciaihdo l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato e inammissibile.

Invero, va rieordato che invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, isenza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Spz. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata a pag. 17 non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Per quanto esposto, i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del e spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore