Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper review of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for money laundering and improper use of payment cards, arguing for a suspended sentence instead of detention. The court rejected this because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning, and because the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings reserved for the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the contested decision or if it attempts to re-evaluate facts and evidence exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADIF ABDESSALAM nato il 10/04/1993 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nadif Abdessalam, per il tramite del proprio difensore, impugha la sentenza in data 26/04/2023 della Corte di appello di Bologna, che -per :11.1ello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 07/11/2014 del Tribunale di Piacenza, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di ricettazione e uso indebito di carta di pagamento Con un unico motivo di ricorso si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare ai sensi dell'ad 2d cod. pen. per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D.Igs. n. 231/2007.
Le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione, però, sono indeducibili in sede di legittimità, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. Tanto importa che gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Inoltre, va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassaziohe non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della dècisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre