Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35193/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming robbery sentencing violated law due to denied minor damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35193/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Verde's appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction for robbery and personal injuries. Verde argued that the appellate court incorrectly rejected the minor damage mitigation by overvaluing the violence and the victim's capacity to suffer harm. The court ruled that the appeal lacked merit, citing established precedent that such mitigation requires a holistic assessment of the crime's effects beyond the stolen value.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; The minor damage mitigation in robbery cases is not limited to the low value of stolen goods but must also consider the harmful effects of injuries inflicted on the victim.

Parole chiave

Generato dall'IA
robbery sentencing minor damage mitigation personal injuries appeal inadmissibility criminal law Italy commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati reato di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 - , Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE VINCENZO nato a FRATTAMAGGIORE il 13/03/1997 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Verde Vincenzo, per il tramite del proprio difensore, impugna a sentenza in data 20/09/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 30/11/2021 del Tribunale di Forlì, che lo aveva condannato per il reato di rapina e lesioni personali. Deduce:

1. Violazione di legge in relazione all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha negato detta attenuante valorizzando la gravità della condotta e della violenza esercitata, così facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del 'delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa tale attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l'azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01).

3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inanhmissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dèlla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paOamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il P