Ordinanza — n. 35192/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamènte infondato e perché solleva questioni il cui esame non è consentito in sede di lègittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene alla doglianza relativa a le circostanze attenuanti generiche, atteso che la motivazione della Corte di appe lo è conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione è altresì conforme all'ulteriore princip o di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). 2.2.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELE MARCELLO nato a NAPOLI il 09/02/1969 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fele Marcello, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/10/2023, che ha riformato la sentenza in data 29/06/2018 del G.i.p. del Tribunale di Noia, riconoscendo la continuazione con il fatto giudicato con la sentenza in data 22/11/2016 del G.i.p. del Tribunale di Noia, così rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina.
1. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamènte infondato e perché solleva questioni il cui esame non è consentito in sede di lègittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene alla doglianza relativa a le circostanze attenuanti generiche, atteso che la motivazione della Corte di appe lo è conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
La motivazione è altresì conforme all'ulteriore princip o di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). 2.2.
La doglianza relativa alla misura della pena -oltre che eminentemente generica e per ciò solo inammissibile- è anche manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per e circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati nègli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è acleguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inarnmissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e délla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Est