Ordinanza — n. 35190/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIELLO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/06/1982 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E CONSIDERATO IN DiRrirro Letto il ricorso di Saiello Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in sede d legittimità in quanto fondato su valutazioni di fatto ed è, inoltre, manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare I diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35190/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIELLO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/06/1982 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E CONSIDERATO IN DiRrirro Letto il ricorso di Saiello Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in sede d legittimità in quanto fondato su valutazioni di fatto ed è, inoltre, manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare I diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIELLO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/06/1982 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DiRrirro Letto il ricorso di Saiello Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in sede d legittimità in quanto fondato su valutazioni di fatto ed è, inoltre, manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare I diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ih favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente