Ordinanza — n. 35189/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA ANTONIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 08/08/1980 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Ciavarella Antonio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità perii reato di cui all'art. 707 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché prio dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 35189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché prio dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA ANTONIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 08/08/1980 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ciavarella Antonio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità perii reato di cui all'art. 707 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché prio dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagine 2 e 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente