Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for excessive penalty claims in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mlik Mondher inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and indeterminate because it failed to specify the factual elements lacking for the crime of illegal possession, violating procedural requirements. The second ground regarding excessive sentencing was rejected as inadmissible in this stage and unsupported by the lower court's reasoned decision. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the substantive arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal must be specific and determinate; generic complaints lacking precise factual grounds are inadmissible, and excessive penalty claims are not admissible in the stage of legality review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MLIK MONDHER nato a PARMA il 30/08/1994 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mlik Mondher, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza dell'elemento costitutivo dell'impossessamento nel reato di cui agli artt. 110, 628 k commi 1 e 3 n.1, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti preScritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del} 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre