Cassation court dismisses appeal as merit review barred; generic mitigating circumstances denied based on criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in refusing generic mitigating circumstances, but the higher court ruled this was a matter of merit review, which is prohibited in cassation proceedings. The decision relied on the principle that appellate courts need only address decisive factors, not every element presented, and noted the appellant's extensive criminal record and lack of positive factors justified the denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot review factual assessments or merit evaluations; therefore, denials of generic mitigating circumstances based on the defendant's criminal history and lack of positive elements are valid if the lower court's reasoning is logical and addresses relevant factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOW AMADOU nato il 20/11/1971 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mbow Amadou; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sostanzia in valutazioni di merito e Perciò non è consentito in sede di legittimità ed è anche manifestamente infondato per la presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente motivato relativamente al diniego delle predette attenuanti considerati i numerosi Precedenti penali da cui l'imputato risulta essere gravato e l'assenza di elementi positivamente valutabili a suo favore) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili I dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 21/05/2024 Il consigliere est. Il Pre