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Ordinanza — n. 35186/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35186/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BDIRA ABDELHAKIM nato il 21/04/1981 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Bdira Abdelhakim; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 493 ter cod. pen; Ordinanza — n. 35186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 493 ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques offesa al credito revoca del credito al consumo carta assegni credito contestato credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter cod. pen
Letto il ricorso di Bdira Abdelhakim; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BDIRA ABDELHAKIM nato il 21/04/1981 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bdira Abdelhakim; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta da cui risulta essere pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato (si vedano in particolare le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente valutato gli elementi probatori relativi alla condotta illecita dell'imputato), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaménto delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle àmmende. Roma, 21/05/2024 Il consigliere est.