Ordinanza — n. 35185/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HAJ ZID AHMED nato il 12/01/1981 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ben Haj Zid Ahmed, per il tramite del proprio difensore, impugna la isentenza in data 22/05/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la senténza in data 12/11/2019 del Tribunale di Ferrara; ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato in tre doglianze -con cui si contesta la correttezza della motivazione relativamente all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, alla prova dell'avvenuta violenza posta in essere dall'imputato e al mancato riconoscimento della condotta illecita all'interno della fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente motivato sulla responsabilità penale dell'imputato per il reato di tentata rapina impropria e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa considerata l'evidente assenza di utilità calunniatoria), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroiremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 116 cod. pen; Ordinanza — n. 35185/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente motivato sulla responsabilità penale dell'imputato per il reato di tentata rapina impropria e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa considerata l'evidente assenza di utilità calunniatoria), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroiremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HAJ ZID AHMED nato il 12/01/1981 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ben Haj Zid Ahmed, per il tramite del proprio difensore, impugna la isentenza in data 22/05/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la senténza in data 12/11/2019 del Tribunale di Ferrara; ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato in tre doglianze -con cui si contesta la correttezza della motivazione relativamente all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, alla prova dell'avvenuta violenza posta in essere dall'imputato e al mancato riconoscimento della condotta illecita all'interno della fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente motivato sulla responsabilità penale dell'imputato per il reato di tentata rapina impropria e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa considerata l'evidente assenza di utilità calunniatoria), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroiremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarniento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 21/05/2024 Il consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Luci périali