Ordinanza — n. 35183/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI MOURAD nato il 22/03/1978 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ksouri Mourad, per il tramite del proprio difensore, impugna la lentenza in data 31/03/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 02/04/2021 del Tribunale di Piacenza, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.; P ritenuto che tutti i motivi di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erronea qualificazione giuridica del fatto- sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.; P ritenuto che tutti i motivi di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erronea qualificazione giuridica del fatto- sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI MOURAD nato il 22/03/1978 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ksouri Mourad, per il tramite del proprio difensore, impugna la lentenza in data 31/03/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 02/04/2021 del Tribunale di Piacenza, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.; P ritenuto che tutti i motivi di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erronea qualificazione giuridica del fatto- sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della cénsura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mosSi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaménto delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 21/05/2024 Il consigliere est. Il Pres"depte Antonio Saraco Lucian mperiali D E POSIT Aí A cANci-mtl.RiA 1 9 SET 2024 IL C..-',NC;,1 LI