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Ordinanza — n. 35182/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35182/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35182/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. 1.2. Manifesta illogicità della motivazione. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare .pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente individuato gli estremi della condotta truffaldina dell'imputata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 2.2.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 35182/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. 1.2. Manifesta illogicità della motivazione. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare .pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente individuato gli estremi della condotta truffaldina dell'imputata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 2.2.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione penale sanzione disciplinare dell'avvocato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..
art. 640 cod. pen
Il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH LOREDANA MARIA nato a DOLO il 27/01/1974 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; 4,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Hudorovich Loredana Maria, per il tramite del proprio procuratore sPeciale, impugna la sentenza in data 16/10/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 18/07/2022, che l'aveva condannata per il reato di truffa.

1. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. 1.2. Manifesta illogicità della motivazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare .pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente individuato gli estremi della condotta truffaldina dell'imputata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 2.2.

Il secondo motivo di ricorso che contesta genericamente l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata in cui la corte d'appello ha correttamente preso in considerazione, nel processo di quantificazione della pena finale, elementi quali l'intensità del dolo, le insidiose modalità della condotta e il profitto illegalmente conseguito).

3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensor