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Ordinanza — n. 35180/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal appeal grounds regarding timeliness of complaint and liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Colombo Fausto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the complaint was filed late and questioned his liability, but the court found these issues required factual re-evaluation. Since the lower courts had already established guilt through sufficient evidence, the Supreme Court ruled that such merit-based questions cannot be raised in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Supreme Court cannot determine the timeliness of a criminal complaint based on factual assessments, nor can it re-evaluate evidence regarding criminal liability, reserving such tasks exclusively for the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal timeliness complaint filing deadline cassation inadmissibility factual re-evaluation criminal liability proof Italian criminal procedure merit-based arguments credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Va, infatti, ricordato che In teme di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Va, infatti, ricordato che In teme di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO FAUSTO nato a BELLUSCO il 07/07/1947 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Colombo Fausto, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 05/12/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 17/11/2022 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato c1i appropriazione indebita.

1. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla respoOsabilità.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo d'impugnazione viene dedotta la tardività della querela sulla base di inammissibili valutazioni di merito, in quanto basata su una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito. Va, infatti, ricordato che In teme di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è bensì rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cessazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5 - , Sentenza n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01). 2.2.

I motivi relativi alla responsabilità sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, , logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente individuato, nel caso di specie, il fulcro della condotta appropriativa dell'imputato nell'indebita distrazione del denaro posta in esere).

A tale proposito va ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cessazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroltremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensor