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Ordinanza — n. 35179/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as substantive issues on sentencing and security measures cannot be raised in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35179/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Diouf Baboucar inadmissible, rejecting his claims regarding sentencing errors and the revocation of personal security measures. The appellant argued for a violation of motivation rules and the application of mitigating circumstances, but the court found these arguments to be substantive merits issues. Consequently, the court ruled that such questions are reserved for the trial judge and cannot be re-evaluated by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis, Art. 69 comma 4, Art. 235 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substantive sentencing decisions, reserving such review exclusively for the judge of merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility substantive merits review sentencing discretion personal security measures mitigating circumstances pericolo di reiterazione ripudiazione misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 69 comma 4 cod. pen.
Art. 235 cod. pen.
Vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della misura di sicurezza personale ai sensi dell'art. 235 cod. pen..
art. 235 cod. pen
Vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della misura di sicurezza personale ai sensi dell'art. 235 cod. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF BABOUCAR (CUI: 04Y707L) nato il 12/10/1982 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Baboucar Diouf, per il tramite del proprio difensore, impugna a sentenza in data 18/10/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 14/04/2023 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina.

1. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69, còmma quarto, cod. pen.. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della misura di sicurezza personale ai sensi dell'art. 235 cod. pen..

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato. La denuncia di omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, invero, è palesemente smentita dalla preSenza di una puntuale motivazione, con cui la Corte di appello -dopo avere ampiamente illustrato anche le ragioni della sussistenza della recidiva- ha negato l'attenuante in esame ritenendo che il trattamento di maggior favore non potesse essere riconosciuto in ragione della significativa gravità dei fatti, sia sotto il profilo delle modalità del fatto, che della gravità del danno, sia sotto il profilo della caapcità a delinquere del reo, rimarcata trattando della recidiva. 2.2.

Le stesse argomentazioni sono state spese dalla Corte di appello per negare la revoca della misura di sicurezza, in quanto l'evidenziata capacità a delinquere e la gravità del reato facevano emergere la sua pericolosità sociale a e la sua inclinazione a commettere retai. 2.3. Infine, va rilevato che entrambi i motivi di ricorso sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito. Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di casSazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento dell à decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore