Italian Court dismisses appeal on aggravated fraud, ruling merit issues inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Filocamo Domenico inadmissible, rejecting his claims regarding prescription and violations of fraud statutes. The court held that the second and third grounds of appeal constituted inadmissible merits questions, as the lower courts had already adequately evaluated the evidence of guilt. Consequently, the cassation court refused to re-evaluate factual findings or the expert report, upholding the conviction for aggravated fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 640, comma 2 c.p.; Art. 589, comma 1 c.p.: Merits questions regarding the sufficiency of evidence and the interpretation of statutory elements of crime are inadmissible in cassation, reserving the re-evaluation of facts exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILOCAMO DOMENICO nato a SIDERNO il 06/04/1986 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTD Filocamo Domenico, per il tramite del proprio difensore, impugba la sentenza in data 20/06/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza in data 15/09/2019 del Tribunale di Locri, che lo aveya condannato per il reato di truffa aggravata.
1. Deduce: 1.1. Prescrizione del reato. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640, comma secondo, cod. pen.. 1.3. Violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 589, comma primo, cod. pen..
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Il secondo motivo di ricorso -che fa affrontato in via prioritaria- è inammissibile perché con esso si sollevano questioni di merito indeclucibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, così disattendendo le doglianze difensive esposte con l'appello (si vedano, pag. 9 e 10 della sentenza impugnata ove la Corte di merito ha motivato in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., avendo l'imputato indotto in errore l'INPS incassando le somme erogate da quest'ultima per le prestazioni previdenziali dei soggetti ritenuti 'lavoratori alle dipendenze della falsa azienda, derivandone così un danno patrimoniale all'INPS).
A tale riguardo, va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 2.2. /l terzo motivo di ricorso -con cui si contesta vizio di Motivazione in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva- è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale la perizia per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice non rientra nella Categoria della "prova decisiva" in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in Cassazione ed il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett d), cod. proc. pen. (Ex Multis Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707-01;Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli e altro, Rv. 236191-01;
Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003 dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti e altri Rv. 229665- 01; Sez. 6, n. 37033 del 18/06/2003, Brunetti, Rv. 228406 - 0,1); 2.3. L'inammissibilità dei motivi di ricorso' fin qui rilevata impedisce la costituzione di un regolare rapporto processuale, 'con la consegueriza che non è possibile rilevare un'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), per come dedotto con il primo motivo di ricorso.
3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigl