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Ordinanza — n. 35176/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35176/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35176/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Deduce: 1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione e alla sussistenza del reato presupposto e alla prescrizione. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni ha evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta là prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittole. A tale riguardo va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la prescrizione del reato presupposto non fa venire meno la configurazione del riciclaggio, che per il suo perfezionamento non richiede l'effettiva punizione e/o pinibilità di quello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35176/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Torre Domenica, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 03/10/2023 della Corte di appello di Salerno, che lha confermato la sentenza in data 21/06/2022 del Tribunale di Salerno, che l'aveva condannata per il reato di riciclaggio.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riciclaggio di rifiuti ricettazione riciclaggio di capitali istigazione e aiuto al suicidio favoreggiamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE DOMENICA nato a SAPRI il 22/08/1987 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Torre Domenica, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 03/10/2023 della Corte di appello di Salerno, che lha confermato la sentenza in data 21/06/2022 del Tribunale di Salerno, che l'aveva condannata per il reato di riciclaggio.

1. Deduce: 1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione e alla sussistenza del reato presupposto e alla prescrizione.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni ha evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta là prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittole. A tale riguardo va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la prescrizione del reato presupposto non fa venire meno la configurazione del riciclaggio, che per il suo perfezionamento non richiede l'effettiva punizione e/o pinibilità di quello.

3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il