Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35175/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35175/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35175/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Deduce 1.1. Vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base ,del giudizio di responsabilità- è privo di concreta specificità e tende a prèfigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Peraltro, i giudici di merito -con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria- hanno confermato il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado valorizzando le intercettazioni telefoniche, il rapporto esistente tra la persona offesa e il ricorrente, le dichiarazioni rese dalla persona offesa ai finanzieri il 19 giugno 2018 e l'evidente contraffazione delle fatture, così vagliando e disattendendo le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 10 e 11 della sentenza impugnata ove la Corte di merito ha esposto, alla luce della documentazione acquisita le ragioni del suo convincimento).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35175/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Donzella Ciro, per il tramite dei propri difensori, impugna la sentenza in data 15/05/2023 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che - per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 09/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di usura aggravata.

Parole chiave

Generato dall'IA
corruzione nell'esecuzione forzata ripetizione dell'indebito recupero di crediti opposizione al precetto esecutivo ricorso straordinario per nullità danno ai creditori
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONZELLA CIRO nato a FAGGIANO il 02/10/1973 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Donzella Ciro, per il tramite dei propri difensori, impugna la sentenza in data 15/05/2023 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che - per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 09/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di usura aggravata.

1. Deduce 1.1. Vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base ,del giudizio di responsabilità- è privo di concreta specificità e tende a prèfigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Peraltro, i giudici di merito -con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria- hanno confermato il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado valorizzando le intercettazioni telefoniche, il rapporto esistente tra la persona offesa e il ricorrente, le dichiarazioni rese dalla persona offesa ai finanzieri il 19 giugno 2018 e l'evidente contraffazione delle fatture, così vagliando e disattendendo le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 10 e 11 della sentenza impugnata ove la Corte di merito ha esposto, alla luce della documentazione acquisita le ragioni del suo convincimento).

3. Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per- tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il