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Ordinanza — n. 35171/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual specificity required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Abrhihan Gheorghe Valerian and Bucs Renata Romina inadmissible. The court found that all arguments regarding criminal liability, legal qualification, and sentencing lacked the specific requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and precise; generic complaints or mere factual disputes on the merits are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals specificity requirements Article 581 c.p.p. criminal liability sentencing discretion allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione di familiari motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABRIHAN GHEORGHE VALERIAN (CUI 04WB571) nato il 24/03/1990 BUCS RENATA ROMINA nato il 08/05/1985 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di Abrlihan Gheorghe Valerian e Bucs Renata Romina; considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato Abrihan, nonché di qualificaziore giuridica e trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in questa sede; che, invero, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della motivazione), si prospeano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di dirittò giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni del provvedimento impugnato, ove si consideri, per di più, che i ricorrenti avevano proposto appello con doglianze estremamente generiche; che, inoltre, quanto alle censure relative alla carenza probatoria degli elementi costitutivi dei reati, si tratta di mere doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio; che, ancora, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, quanto al ricorso ddi Bucs renata Romina ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in consider-azione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come nella specie (cfr. fg. 12 della sentenza iMpugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec