Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35169/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35169/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO GONNELLI MAILA nato a LIVORNO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Maila De Fusco Gonnelli; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto e dil,:trattamento sanzionatorio e circostanziale, non sono consentiti in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 5); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non ènecessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenqto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamMissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e clella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35169/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non ènecessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenqto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamMissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e clella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
pubblicità dei prezzi pubblicità abusiva pubblicità di occasioni di libidine propaganda elettorale segno che può indurre in errore principio di pubblicità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO GONNELLI MAILA nato a LIVORNO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maila De Fusco Gonnelli; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto e dil,:trattamento sanzionatorio e circostanziale, non sono consentiti in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 5); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non ènecessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenqto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamMissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e clella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7