Ordinanza — n. 35168/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MOHAMED MAKRAM BEN ABDERRAHIM (CUI 01NTHOW) nato il 15/06/1978 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Mohamed Makrann Ben Abderrahinn Jelassi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante invocata, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giudici (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35168/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della motivazione); che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MOHAMED MAKRAM BEN ABDERRAHIM (CUI 01NTHOW) nato il 15/06/1978 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohamed Makrann Ben Abderrahinn Jelassi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante invocata, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giudici (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
è assorbita in quella speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., come avvenuto nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mag