Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35164/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion was arbitrary and lacked sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Achraf Tascourt inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tascourt argued that the lower court failed to sufficiently reduce the sentence for mitigating circumstances, claiming a lack of reasoning. The court ruled that sentencing discretion is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or illogical, which was not proven here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The determination of the penalty by the trial judge, based on sufficient motivation, cannot be the subject of a cassation appeal unless it results from mere arbitrariness or manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion cassation admissibility mitigating circumstances arbitrary reasoning pena congrua judicial motivation criminal appeal gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHRAF TASCOURT nato il 24/04/2002 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tascourt Achrae. ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il qu dedu no vizi motivazionali in relazione alla mancata riduzione, nella massima estensione, per le circostanze attenuanti riconosciute, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ma