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Ordinanza — n. 35163/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on fraud, ruling third-party victim can file complaint even if deceived person differs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Andreoli's appeal inadmissible regarding a fraud conviction by the Milan Court of Appeal. Andreoli argued that the deceived party and the victim must be identical for fraud to exist and that his complaint lacked standing. The court rejected these claims, affirming established precedent that a causal link between deception and financial loss suffices, and that a third party who suffers the loss is legally entitled to file a complaint.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; In cases of fraud, the deceived person and the victim do not need to be identical, provided a causal link exists between the deception and the financial loss, and a third party suffering the loss is entitled to file a complaint.

Parole chiave

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fraud criminal law third party victim complaint standing causal link deception financial loss fraud Cassation inadmissibility property damage fraud terreno industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Fedele Andreoli; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Fedele Andreoli; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca
Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015, Della Monica
Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino
265773; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv.
Sez. 6, n. 28957 del 22/09/2020, Astore
Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F.
Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F., Rv.
Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard Krusinca
Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello
Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv.
Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci
V5869); che, tuttavia, anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv.
Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREOLI FEDELE nato a SEREGNO il 21/05/1968 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fedele Andreoli; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304;

Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, Della Monica, Rv. 265773; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495); che, dunque, i giudici del merito hanno correttamente interpretato ed applicato la legge penale, ritenendo che il fatto, per come ricostruito, integrasse pienamente gli elementi costitutivi del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); che, peraltro, non si rivela decisivo il richiamo operato dal ricorrente al differente orientamento giurisprudenziale sulla necessaria identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno (Sez. 6, n. 28957 del 22/09/2020, Astore, Rv. 279687;

Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F., Rv. 271060 e in motivazione); che, infatti, anche tale ampiamente minoritaria - e non condivisibile - interpretazione ammette la configurabilità del reato nell'ipotesi in cui il terzo ingannato abbia la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6 sulla sussistenza di debita delega, in capo al figlio ingannato, ad operare sul conto corrente della madre danneggiata); considerato che anche il secondo motivo, con il quale si contesta la mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di validità della querela; che, invero, in tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa correlative al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest'ultimo è priva di ogni effetto (Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard Krusinca, Rv. 284793;

Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. V5869); che, tuttavia, anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712; Sez. 2„ n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520); che, nella specie, stante la ricostruzione del fatto operata, con doppia conforme, nei precedenti gradi di giudizio, il terzo ingannato è da considerarsi anche terzo danneggiato in quanto non ha acquisito il profitto corrispondente al bene offerto in vendita dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am