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Ordinanza — n. 35162/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual allegations under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jessica Brajdic inadmissible because it failed to meet the strict requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant raised generic grievances regarding the lower court's use of 'relationem' motivation without specifying the exact elements or decisive issues contested. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary precision to allow the appellate judge to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic complaints without pinpointing the specific factual elements and decisive issues that the appellate court must examine.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds relationem motivation Art. 581 c.p.p. specific allegations supervisory function procedural requirements indicazioni sulla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Jessica Brajdic; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Jessica Brajdic; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJDIC JESSICA nato a MILANO il 12/04/1989 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jessica Brajdic; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, nella specie, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argonnentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mag