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Ordinanza — n. 35152/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 and 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Del Duca inadmissible due to a complete lack of specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the acquittal of the accused under Article 129, but the court found the grounds generic and devoid of precise legal references to the contested judgment's reasoning. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power, ruling the appeal inadmissible and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal must be specific regarding the legal grounds and precise references to the contested act; generic allegations lacking these elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal lack of specificity inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural requirements abuso della licenza e delle targhe segno di dominio pubblico distanza dalla strada pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
peh., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, da l'art. 581 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
E CONSIDERATO IN DIRI TO Letto il ricorso di Pasquale Del Duca; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censira il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 581 cod. proc. pen
peh., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, da l'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL DUCA PASQUALE nato a CAGLIARI il 15/11/1965 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRI TO Letto il ricorso di Pasquale Del Duca; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censira il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peh., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, da l'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dèlla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa, amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell à Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 maggio 20