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Ordinanza — n. 35150/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35150/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SASSO MIRKO nato a BARI il 24/09/2002 BASSI ANDREA nato a BISCEGLIE il 26/10/1981 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di Sasso Mirko e Bassi Andrea; considerato che i primi motivi dei due ricorsi, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare uno rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto da Bassi Andrea, con il quale ci si duole della qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con il passaggio decisivo della sentenza impugnata nel quale la Corte ha *ottolineato che la presunta legittima pretesa era stata esercitata dai ricorrenti nei confronti di terzo estraneo, circostanza idonea ad escludere che si fosse trattata di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni (fg. 6 della sentenza); che i motivi con i quali si censura il trattamento sanzionatbrio irrogato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della minima partecipazione quanto al Bassi, sono privi di concreta specificità, avendo la Corte assolto il it prio onere argomentativo attraverso il richiamo alle Hodalità dei fatti, al ruolo degli imputati, agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore all media edittale (si veda pag. 7 della motivazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamnllissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35150/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare uno rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto da Bassi Andrea, con il quale ci si duole della qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con il passaggio decisivo della sentenza impugnata nel quale la Corte ha *ottolineato che la presunta legittima pretesa era stata esercitata dai ricorrenti nei confronti di terzo estraneo, circostanza idonea ad escludere che si fosse trattata di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni (fg. 6 della sentenza); che i motivi con i quali si censura il trattamento sanzionatbrio irrogato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della minima partecipazione quanto al Bassi, sono privi di concreta specificità, avendo la Corte assolto il it prio onere argomentativo attraverso il richiamo alle Hodalità dei fatti, al ruolo degli imputati, agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore all media edittale (si veda pag. 7 della motivazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamnllissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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terzo non implicato contratto a favore di terzi assicurazione per conto di terzi opposizione di terzo pena accessoria multa al contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di Sasso Mirko e Bassi Andrea; considerato che i primi motivi dei due ricorsi, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SASSO MIRKO nato a BARI il 24/09/2002 BASSI ANDREA nato a BISCEGLIE il 26/10/1981 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di Sasso Mirko e Bassi Andrea; considerato che i primi motivi dei due ricorsi, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare uno rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto da Bassi Andrea, con il quale ci si duole della qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con il passaggio decisivo della sentenza impugnata nel quale la Corte ha *ottolineato che la presunta legittima pretesa era stata esercitata dai ricorrenti nei confronti di terzo estraneo, circostanza idonea ad escludere che si fosse trattata di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni (fg. 6 della sentenza); che i motivi con i quali si censura il trattamento sanzionatbrio irrogato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della minima partecipazione quanto al Bassi, sono privi di concreta specificità, avendo la Corte assolto il it prio onere argomentativo attraverso il richiamo alle Hodalità dei fatti, al ruolo degli imputati, agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore all media edittale (si veda pag. 7 della motivazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamnllissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

4. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co