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Ordinanza — n. 35142/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35142/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35142/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE FLORA SILVIO nato a GENOVA il 26/04/1942 nel procedimento a carico di: ZANIERI MIRIAM nato a MILANO il 20/06/1975 avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; N

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35142/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE FLORA SILVIO nato a GENOVA il 26/04/1942 nel procedimento a carico di: ZANIERI MIRIAM nato a MILANO il 20/06/1975 avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; N

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale istanza tardiva di restituzione dei termini tardivo pagamento delle spese termini di ricorso tempestività dell'inoltro violazione del principio di celerità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE FLORA SILVIO nato a GENOVA il 26/04/1942 nel procedimento a carico di: ZANIERI MIRIAM nato a MILANO il 20/06/1975 avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Flora Silvio, parte civile nel procedimento a carico di Miriam Zanieri; letti i motivi nuovi; ritenuto che con il ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, emessa il 22 settembre 2023, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per difetto di tempestiva querela, statuizione che la ricorrente parte civile contesta quanto alla valutazione del nhomento in cui ella aveva avuto piena conoscenza della truffa; che nel caso in esame deve applicarsi il principio di diritto secondo il quale la parte civile è priva di interesse all'impugnazione, non avendo la Sentenza effetti sotto il profilo civilistico al cui ricorso non arreca pregiudizio (Sez. 111, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco); rilevato, pertanto, con assorbimento dell'altro motivo inerente 'alla mancata e non sindacabile contestazione di una circostanza aggravante, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - statuizione che si estende ai motii nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7