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Ordinanza — n. 35140/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals on prescription grounds as arguments lack specificity and contradict statutory interpretation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35140/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Piccinonno and Evangelista inadmissible due to a lack of concrete specificity in their arguments regarding the prescription of the crime. The appellants contested the lower court's failure to officiously raise prescription, but the court found their reliance on specific statutory interpretations to be manifestly unfounded and inconsistent with established legal principles. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 157, second comma; Art. 161, second comma cod. pen.: The appeal must specifically address the prescription issue; general arguments contradicting statutory norms are inadmissible.

Parole chiave

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prescription of crime inadmissible appeal lack of specificity statutory interpretation officious raising recidivism mitigation court costs concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 157, second comma cod. pen.
non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale e, dunque, ai fini dell'apPlicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 157, secondo comma, cod.
Art. 161, second comma cod. pen.
e dell'aumento di un quarto di cui all'art. 161, secondo comma, cod.
Art. 648 cod. pen.
277495); che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod.
art. 581 cod. proc. pen
art. 648 cod. pen
277495); che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli
(Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv.
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
(Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCINONNO SANDRO (CUI OORE13T) nato a LECCE il 12/12/1963 EVANGELISTA ORONZO nato a LECCE il 31/08/1961 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

S> Letti i ricorsi presentati nell'interesse di glés-~o( Piccinonno e Oronzo Evangelista; lette le memorie depositate per ciascun ricorrente; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, pOssono essere trattati congiuntamente; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo di concreta specificità, specie nell'interesse dell'imputato Piccinonno, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo comma e 161, secondo comma cod. pen. e con la consolidata gidrisprudenza di legittimità; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto dispoto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale e, dunque, ai fini dell'apPlicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); che, pertanto, in considerazione del massimo della pena edittale prevista dall'art. 648 cod. pen. e dell'aumento di un quarto di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione massimo corrisponde, nel caso di specie, ad anni dieci; che, inoltre, considerato il periodo di sospensione del corso della prescrizione indicato in sentenza e non specificamente contestato dai ricorrenti che non l'hanno preso in considerazione, il tempo necessario a prescrive il reato non era ancora maturato al momento della pronuncia impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione, ove si indica un periodo di 175 giorni per il rinvio dell'udienza dal 4 maggio 2016 al 26 ottobre 2016, in effetti causativo di una sospensione del termine essendo stato postergato l'esame dell'imputato su istanz del difensore);che, peraltro, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d Ila eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); • rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamrhissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.