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Ordinanza — n. 35139/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35139/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Benchallal Hamza and Ben Adja Amine inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued for the revocation of sanctions and the acquittal of defendants under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but their submissions were deemed too generic. The court ruled that without precise legal justifications and specific references to the contested act's reasoning, the appellate judge cannot exercise its supervisory role, rendering the appeals inadmissible under Article 581.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific legal grounds and precise references to the contested act's reasoning; generic deductions lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity Article 581 procedure supervisory review generic grounds Criminal Procedure Code acquittal request motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENCHALLAL HAMZA ( CUI 05QPOEE ) nato il 04/09/1990 BEN ADJA AMINE ( CUI 05PCCUV ) nato il 21/12/1995 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Hareza Benchallal e Ann ne Ben Adja; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnàzione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, pOssono essere trattati congiuntamente; ritenuto che i motivi dei ricorsi, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. pro. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamffiissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pàgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 magg