Italian Court dismisses trademark infringement appeals citing non-retroactive EU judgment from 2019.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible regarding the validity of the Adidas trademark. The defendants argued that a 2019 European Union Tribunal judgment should retroactively invalidate the trademark, but the court found this citation ineffective for a crime committed in 2013. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 101 c.p.p.: Appeals based on a subsequent EU judgment are inadmissible if the judgment's effects cannot retroactively cover the date of the criminal offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MBAYE MAMADOU nato il 10/08/1995 GUEYE DEMBA nato il 01/01/1980 SYLLA SALIOU nato il 10/10/1981 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, da Mbaye Mamadoy, Gueye Demba e Sylla Saliou; 11 considerato che la censura comune ai tre atti di impugnazione ed inerente alla legittimità della registrazione del marchio Adidas apposto in alcuni dei prodotti contraffatti (gli altri sequestrati ai ricorrenti non essendo investiti dalla doglianza) è manifestamente infondata in quanto si fa riferimento ad una sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 2019 i cui effetti non possono retroagire alla data di commissione del reato, indicata nel 2013, epoca non cdperta da quel giudicato e rispetto alla quale non si ha traccia di alcuna pronuncia volta ad affermare la mancanza dei requisiti di validità del marchio Adidas; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamMissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mag