Ordinanza — n. 35136/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANG YUFENG nato il 11/12/1963 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; é 'RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Yufeng Yang; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono privi di requisiti di specificità prev .sti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, il riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e della speciale tenuità del danno presuppongono una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35136/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648, quarto comma, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono privi di requisiti di specificità prev .sti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, il riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e della speciale tenuità del danno presuppongono una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANG YUFENG nato il 11/12/1963 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; é 'RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yufeng Yang; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono privi di requisiti di specificità prev .sti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, il riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e della speciale tenuità del danno presuppongono una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,