Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35134/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35134/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GINEVRA CRISTIAN nato a MAZZARINO il 23/04/1997 PETRO KEVIN nato a GELA il 21/04/1997 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen, art. 114 cod.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35134/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GINEVRA CRISTIAN nato a MAZZARINO il 23/04/1997 PETRO KEVIN nato a GELA il 21/04/1997 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena pena sproporzionata pena convenzionale sanzioni penali gravità della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
art. 114 cod.pen
8-10 della motivazione, con i riferimenti alla convergenza delle fbnti probatorie costituite dal sopralluogo effettuato sul luogo del delitto, dai tabu ati telefonici e dalle intercettazioni); che il quarto motivo, inerente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
art. 133 cod. pen
11 e 12 della sentenza impugnata; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GINEVRA CRISTIAN nato a MAZZARINO il 23/04/1997 PETRO KEVIN nato a GELA il 21/04/1997 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, da Kevin Petro e Ginevra Cristian; considerato, quanto al ricorso di Ginevra Cristian, che i primi tre motivi, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche pr l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pagg. 8-10 della motivazione, con i riferimenti alla convergenza delle fbnti probatorie costituite dal sopralluogo effettuato sul luogo del delitto, dai tabu ati telefonici e dalle intercettazioni); che il quarto motivo, inerente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.

è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione offerta a fg. 10 della sentenza impugnata; che il ricorso di Kevin Petro, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionator o è, del pari, generico in quanto il ricorrente non si misura con le precipue considerazioni che la Corte di appello ha offerto ai fgg. 11 e 12 della sentenza impugnata; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti in ordine alla gravità del fatto, ovvero, per il trattamento sanzionatorio, attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla Media edittale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inam issibili, conula condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. _ pn z6 di diffusi e del presente provvedi9eiifo omette le genera' gli altri ati identific ivi, a norm dell'art. 52 D, GS. 196/03/ n quantai osto dalla