Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35130/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Russo and Bramucci Mascia inadmissible. The court found the first ground lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, while the second ground regarding sentencing was rejected as it improperly challenged judicial discretion. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.p.: Appeals must cite specific grounds; sentencing discretion cannot be reviewed unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity judicial discretion criminal appeal sentencing review Cassazione ordinanza gravità della pena adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 133 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO MASSIMO nato a ROMA il 11/06/1991 BRAMUCCI MASCIA nato a SORIANO NEL CIMINO il 05/04/1987 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Massimo Russo e Mascia Bramucci; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato Russo, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio inflitto alla ricorrente Bramucci Mascia, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 ccid. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore allp media edittale (si veda pag. 3 della motivazione);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d lia somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos